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FRINGE BENEFIT: NOVITA’ INNALZAMENTO LIMITE PER IL 2022

24 Novembre 2022 da Inteamnetwork

Decreto Aiuti bis modificato dal Decreto Aiuti Quater e D.L. 21/2022 Ucraina e chiarimenti Agenzia delle Entrate Circolare 35/E/2022.
Limitatamente all’anno 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio:
• idrico integrato
• dell’energia elettrica
• del gas naturale
entro il limite complessivo di euro 600.
Sempre per il solo anno 2022, il Decreto Aiuti Quater del 10 novembre innalza il limite da 600 a 3.000 euro.
La scelta di erogare o meno i fringe benefit spetta, come nella previgente disciplina, al datore di lavoro e non necessariamente a tutti i lavoratori.
Destinatari: anche ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente (come i co.co.co., amministratori e tirocinanti).
Superato il limite di 3.000 euro, viene tassato l’importo complessivo sia per il carico datore di lavoro che per quello del dipendente.
Per il 2022 è possibile anche assegnare ai propri dipendenti buoni carburante fino al limite massimo di 200,00 euro (Decreto Ucraina).
La messa a disposizione di tutte le tipologie di buoni ai dipendenti dovrà avvenire entro i cedolini di dicembre 2022.
Per l’anno 2022 il limite dei fringe benefit è pari a:3.000 euro + 200 (solo in buoni carburante) euro = 3.200 euro totali.
Per il benefit consistente nel rimborso delle utenze domestiche, il datore di lavoro dovrà:
• nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, acquisire e conservare, anche ai fini di eventuali controlli, la documentazione giustificatrice della somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’art. 51, comma 3, TUIR, ovvero acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che riporti gli elementi necessari per identificarle (es. numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo e data di pagamento). Eventualmente, nella medesima dichiarazione o con atto separato, il lavoratore dovrà dichiarare la circostanza secondo cui le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso totale o parziale, sia rispetto al medesimo datore di lavoro ma anche presso soggetti terzi. Tutta la documentazione di supporto dovrà, comunque, essere conservata dal lavoratore in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria;
• verificare dal documento contabile ovvero dalla dichiarazione del lavoratore, che le fatture si riferiscano a consumi effettuati nell’anno 2022. Resta inteso che le somme erogate dal datore di lavoro dovranno essere corrisposte nell’anno 2022 o, al massimo, entro il 12 gennaio 2023;
• acquisire la documentazione ovvero la dichiarazione del lavoratore, dalle quali si evinca che le utenze domestiche, per cui si richiede il rimborso, siano intestate al medesimo dipendente, al coniuge o ad un familiare elencato all’art. 12 TUIR, ovvero al condominio o locatore con riaddebito analitico;
• specificare, nel Libro Unico del Lavoro, le somme corrisposte a tale titolo.

D.ssa Maria Manzotti – Consulente del Lavoro – Ancona

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