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GENNAIO 2019 – FATTURAZIONE ELETTRONICA (3)

30 Novembre 2018 da Inteam Network

FATTURAZIONE ELETTRONICA (3) – APPROFONDIMENTI E CASI PARTICOLARI

REVERSE-CHARGE – Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base. Per le fatture a reverse charge INTERNO, vale a dire quelle che avvengono tra operatori nazionali sulla base delle operazioni previste dall’articolo 17 del Dpr 633/72, le attuali specifiche tecniche escludono per il cliente l’invio allo Sdi delle fatture integrate: in pratica, il fornitore emette la fattura elettronica senza imposta la invia allo Sdi, indicando per la tipologia dell’operazione il codice “N6”. Il cliente che riceve la fattura elettronica la integra con le modalità previste dalla circolare 13/E/2018 e l’autofattura può (e non deve) essere inviata allo Sdi.

ACQUISTI INTRA ED EXTRA-UE – Il contribuente che effettua acquisti intra o extra-UE potrà continuare a gestire i documenti in modalità tradizionale senza far transitare le autofatture sul sistema SDI. Infatti per le fatture soggette a reverse-charge ESTERNO, il committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso sarà obbligato a inviare la comunicazione dell’Esterometro (ART. 3/BIS d. lgs 127/2015).

VENDITE INTRA-UE – La TRASMISSIONE FACOLTATIVA tramite lo Sdi delle fatture relative alle operazioni attive effettuate verso operatori esteri, se da un lato lascia immutato l’obbligo di trasmissione degli Intrastat, dall’altro, comporta l’esonero dalla nuova comunicazione (Esterometro), con la quale gli operatori economici dovranno inviare telematicamente all’Agenzia i dati presenti in tali fatture transfrontaliere.

Il provvedimento delle Entrate 89757/2018 – relativo alle regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche – nella parte dedicata alla trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, concede agli operatori economici la facoltà di emettere le fatture transfrontaliere in modalità elettronica compilando solo il campo «Codice Destinatario» con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere «XXXXXXX». Nel campo «identificativo fiscale Iva», inoltre, va inserita la partita Iva comunitaria.

ATHENA SERVICE SRL – Ancona

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