PROFESSIONI – OBBLIGATORIO IL PREVENTIVO PER ISCRITTO
Dopo la Legge 266/1997, che aboliva il divieto di esercitare le libere professioni in forma societaria, oggi la nuova normativa è arrivata a disciplinare, tra l’altro, le società fra avvocati, prevedendone l’apertura anche ad altri professionisti e ai soci di capitale. La Legge sulla Concorrenza risolve l’annoso dibattito sulle precauzioni da utilizzare per l’esercizio in società della professione legale, che la Costituzione riconosce tra i custodi dei diritti del cittadino, e contiene precisazioni sulla riforma professionale del 2011/2012, intervenendo sulle società di ingegneria, sulle farmacie e sulle strutture odontoiatriche.
Diventa vincolante per tutti i professionisti il PREVENTIVO PER ISCRITTO o in forma digitale (la riforma del 2011/2012 si limitava a prescrivere che “la misura del compenso è previamente resa nota al cliente”).
AVVOCATURA – Per le società fra avvocati è previsto un doppio baluardo, riguardante struttura societaria (capitale e composizione sociale) e prestazione professionale.
NOTARIATO – La pianta organica verrà definita in base a popolazione, territorio e mezzi di comunicazione, senza più fare riferimento a criteri economici e di redditività, e l’ambito territoriale si amplia (in tutta la Regione e nel distretto della Corte d’Appello, se questo comprende più Regioni).
INGEGNERIA – Viene sanata la posizione delle società di ingegneria, che potevano operare nel privato fin dal 1997.
ODONTOIATRIA – L’attività odontoiatrica può essere svolta anche da società il cui Direttore Sanitario sia un professionista iscritto all’Albo.
FARMACIA – Possono essere possedute da società di capitali, con limitazioni.
Il Mise definirà nei tempi più brevi possibili tutti i decreti attuativi necessari per la piena efficacia della legge.
Ancona, 3 Agosto 2017 – Studio Baldinelli