DECRETO DIGNITA’ – ABOLIZIONE DELLO SPLIT PAYMENT PER PROFESSIONISTI
L’abolizione dello Split Payment per i professionisti è partita DAL 14 LUGLIO, data di entrata in vigore del decreto legge “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” che la contiene, pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 13 Luglio.
L’esclusione dallo Split Payment riguarda i professionisti che operano con le pubbliche amministrazioni e le loro controllate, nonché con le società quotate al Fitse Mib, in relazione alle prestazioni che sono rese da questi nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta e a titolo d’acconto.
I cambiamenti:
– il professionista emette la fattura senza più indicare la dizione “scissione dei pagamenti”;
– il cliente che riceve la fattura deve trattenere la ritenuta al momento del pagamento, mentre deve versare al professionista l’Iva relativa (e, se ammesso, può portarla in detrazione);
– il professionista, a fronte dell’emissione della fattura per la quale gli nasce un debito Iva, deve liquidarel’imposta e versarla all’erario.
A seconda della tipologia dei clienti, il professionista dovrà versare l’imposta al momento dell’emissione del documento ovvero al momento del pagamento da parte del committente: in caso di P.A. il versamento dell’imposta può aspettare che il committente paghi la fattura (art. 6 co. 5 Dpr 633/72), ma in essa deve comparire la dicitura “fattura ad Iva differita”; nel caso di SOCIETA’ l’Iva deve essere versata in riferimento al momento di emissione della fattura (entro il 16 del mese ssuccessivo a quello di emissione o entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre).
Questo effetto negativo di differenza di trattamento può essere gestito, se il committente lo consente, con l’emissione di un AVVISO DI PARCELLA, che verrà sostituito dalla fattura definitiva al momento del pagamento.
Studio Baldinelli – Ancona