Si attendono soltanto i decreti attuativi per poter iniziare ad usufruire dei crediti d’imposta legati al cd. Piano Transizione 5.0, già contenuto nel decreto legge PNRR.
Possono usufruirne tutte le imprese residenti sul territorio italiano a condizione che:
– abbiano adempiuto al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
– siano in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono invece escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali e quelle destinatrici di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa/penale in dipendenza di determinati reati commessi da propri amministratori, dirigenti, dipendenti o terzi mandatari qualora realizzati nell’interesse o a vantaggio dell’impresa stessa.
Sono AGEVOLABILI gli investimenti (acquisti o leasing) in beni strumentali materiali (macchine utensili, robot, magazzini automatizzati) ed immateriali (software) di cui agli allegati A e B della Legge n. 232 del 11/12/2016, tecnologicamente avanzati ed interconnessi ai sistemi di fabbrica, effettuati negli anni 2024 e 2025 e che determinano una riduzione in certa misura dei consumi energetici.
Risultano escluse alcune tipologie di investimenti, tra cui quelli destinati ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili, attività connesse a discariche rifiuti, inceneritori ed impianti di trattamento meccanico biologico ed altre.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che rispettano i requisiti sopra citati, possono essere agevolati anche investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo, escluse le biomasse. Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, sono ammessi solo quelli inseriti nel registro Enea (prodotti nella Ue e classificati secondo tre livelli di alta efficienza).
Anche le spese di formazione sulle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica sono agevolabili, ma solo entro il 10% degli investimenti totali e comunque fino ad Euro 300.000. Si deve però ricorrere a formatori esterni.
Il CREDITO D’IMPOSTA è commisurato alla % di riduzione dei consumi energetici.
La compensazione avviene presentando il modello F24 in un’unica rata, ma tassativamente entro il 31/12/2025. L’eccedenza non compensata entro questa data può essere riportata in avanti in cinque rate annuali di pari importo.
Per poter accedere al contributo, le imprese dovranno presentare un’apposita istanza al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) comunicando il progetto di investimento e il relativo costo, oltre a una doppia certificazione di un valutatore indipendente (una ex ante e un’altra ex post sull’effettiva realizzazione degli investimenti).
Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle norme agevolative.
Il piano Transizione 5.0 non cancella quello Industria 4.0, i cui crediti d’imposta restano in vigore per chi effettua investimenti in digitalizzazione che non portano ad un risparmio energetico; invece, in relazione ai medesimi costi ammissibili, le due agevolazioni non sono cumulabili tra loro.
Stefano Baldinelli – Ancona