
Il Decreto Lavoro (D.L. 48/2023), analogamente a quanto previsto per il 2022, ha previsto che le somme erogate nel 2023 dal datore di lavoro a titolo di fringe benefit/welfare aziendale e/o rimborso delle utenze domestiche per acqua, luce e gas, NON sono imponibili fino a 3.000 euro per tutto il 2023, anziché fino a 258,23 euro.
Qualora il valore dei benefit dovesse superare la soglia stabilita, l’intera somma rientrerà nel reddito e sarà applicata la tassazione ordinaria.
Esempi di fringe benefit/ welfare aziendale oggetto dell’agevolazione:
BENI E SERVIZI: buoni acquisto, buoni carburante, autovettura ad uso promiscuo, interessi su prestiti, premi per assicurazioni extra-professionali, cellulare ad uso provato, ricariche telefoniche, generi in natura prodotti dall’azienda.
SOMME EROGATE E RIMBORSATE PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale: tale agevolazione è riconosciuta solo ed esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Il beneficio è erogabile ad personam da parte del datore di lavoro, quindi i buoni possono essere consegnati solo ad alcuni dipendenti, in misura anche differenziata. Resta comunque ferma la soglia di 258,23 euro per i fringe benefit riconosciuti agli altri lavoratori dipendenti senza figli a carico.
Compatibilità con il BUONO BENZINA 2023: per l’anno 2023 il legislatore con il D.L. n. 5/2023 ha previsto la possibilità da parte del datore di lavoro di riconoscere ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina o titoli analoghi per un valore massimo di 200 euro per ciascun lavoratore. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per il 2022, l’esenzione ha rilevanza esclusivamente fiscale, mentre il valore del buono andrà considerato ai fini dell’individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Si ritiene, ma anche qui il condizionale è d’obbligo, che troverà applicazione anche quest’anno la Circolare n. 27/E/2022, con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il bonus benzina è da considerarsi aggiuntivo al valore dei 3.000 euro, con la conseguenza che il buono non va ad “intaccare” tale limite, quantomeno per la parte fiscale.
D.ssa Maria Manzotti – Ancona